Beni e partecipazioni d’impresa, rivalutazioni con cautela. Così titola IL Sole 24 Ore a pagina 15. Il maggior valore attribuito agli asset va considerato insieme alle disposizioni previste per le svalutazioni soprattutto nella redazione dei bilanci delle aziende che chiudono in perdita. Le imprese che utilizzano i principi contabili nazionali potranno applicare subito l’istituto ai cespiti che risultano iscritti al 31 dicembre 2017, in deroga alle regole stabilite dall’articolo 2426 del Codice civile.

Il quotidiano economica riassume in una tabella le principali novità:

RIVALUTAZIONE  – Si applicano, in quanto compatibili, alcune disposizioni della legge 342/2000: l’articolo 11 impone il rispetto dei valori correnti e, in particolare, del valore riferito «all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa», che deve essere indicata e motivata da amministratori e sindaci nelle loro relazioni.

RITORNO AI PRINCIPI NAZIONALI – È consentito alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, di ritornare a redigerlo applicando le norme nazionali. Tuttavia, le sole disposizioni contenute nel Dlgs 38/2005 e nelle norme fiscali, riguardano il passaggio agli Ias/Ifrs, ma non il percorso inverso

BANCHE E ASSICURAZIONI – Gli enti creditizi e finanziari devono applicare ai bilanci 2018 l’Ifrs 9 «Strumenti finanziari», con regole stringenti per la svalutazione dei crediti. La legge di Bilancio stabilisce che i maggiori accantonamenti effettuati in base all’Ifrs 9 per adeguare le svalutazioni sono deducibili in dieci rate annuali.