“Crisi d’impresa, c’è la proroga”. Così apre stamattina Italia Oggi. Sei mesi in più per l’avvio delle misure di allerta, ma solo per le Pmi più piccole. Resta però la responsabilità degli organi di controllo. Lo prevede il dlgs correttivo.
A pagina 28 l’approfondimento: “Allerta, altri sei mesi alle pmi”. Avvio delle misure di segnalazione da febbraio 2021. Crisi d’impresa: il decreto correttivo è stato esaminato in preconsiglio dei ministri.
Sei mesi in più (15 febbraio 2021) per l’avvio delle misure di allerta per le piccolissime Pmi – si legge nell’articolo di Marcello Pollio -. Resta però la responsabilità degli organi di controllo. Il preconsiglio dei ministri di ieri ha esa- minato il decreto correttivo del codice della crisi d’impresa predisposto dall’ufficio legislativo del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155». L’art. 40 del correttivo, che dunque è pronto per il passaggio in consiglio dei ministri prevede, infatti, che le denunce agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) siano effettuate per le nano imprese solo dal 15 febbraio 2021 e non già dal ferragosto 2020, quando en- trerà in vigore il dlgs14/2019 (Ccii).
Il quotidiano riassume in una tabella le novità:
Alcune novità del correttivo per le imprese
Procedure di allerta per le piccolissime Pmi | Termine differito dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021 (art. 40 correttivo Ccii).
Definizione di crisi | Non più ancorata alle difficoltà ma agli squilibri dell’impresa come definiti da indicatori e indici del Cndcec (art. 2 Ccii)
Definizione di squilibri finanziari | Chiariti i concetti collegati alla inadeguatezza e insostenibilità dei flussi finanziari nei sei mesi come previsto dall’art. 13 Ccii