“Ditte costruttrici, oneri limitati”. Questo il titolo dell’edizione odierna di Italia Oggi. Sì all’esonero dalle spese condominiali per unità invendute. Il Tribunale di Roma: la clausola inserita nel regolamento prevale sui normali criteri. “L’impresa costruttrice e venditrice dell’edificio condominiale può legittimamente esonerarsi dal pagamento delle spese sui beni e i servizi comuni gravanti sulle unità immobiliari invendute, che dovranno quindi essere ripartite tra tutti gli altri condomini – si legge nell’articolo di Gianfranco Di Rago -. Se, infatti, il regolamento stilato dalla stessa e accettato dai vari acquirenti nei rispettivi rogiti contiene una clausola siffatta, è da considerarsi valida la deroga ai normali criteri di riparto di cui all’art. 1123 del codice civile. Questo il principio confermato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 18337 del 27 settembre 2018, con la quale i giudici capitolini, nell’affrontare e risolvere le questioni sollevate dalle parti in lite, hanno affrontato il delicato argomento da vari punti di vista (…)”.